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Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%, in particolare per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.
I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che siano possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato e il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ( purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori).
Con l’entrata in vigor edel Decreto Sviluppo 70/2011, chi intende avvalersi della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione, non ha più l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e tutti i dati necessari saranno indicati nella dichiarazione dei redditi. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, cioè l’atto con cui si costituisce il diritto sull’immobile.
Condizione necessaria per fruire della detrazione è che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale.
La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo :
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile , in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, allegando:
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
L’erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture quietanzate.
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